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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

Art. 6
Norma transitoria relativa al fondo regionale per il trasporto scolastico
Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi del DPR 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del 2 comma dell'art. 3 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione.
Per l'anno 1978, i dati che i Comuni debbono inviare a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977- 1978 e dovranno pervenire alla Regione ed ai comitati comprensoriali o comunità montane entro il mese di agosto 1978. I comitati comprensoriali e le comunità montane attuano altresì gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge entro il 30 settembre.

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