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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

Art. 7
Disposizioni finanziarie generali
Il riparto dei fondi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge è disposto, entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della Giunta regionale. La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente, in via anticipata.
La prima erogazione trimestrale ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di Giunta dianzi richiamata.
Per l'esercizio finanziario 1978 l'erogazione delle assegnazioni ha luogo in unica soluzione una volta intervenuta l'approvazione della deliberazione di riparto annuale della Giunta regionale.

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