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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Costituzione del fondo regionale per il diritto allo studio
Art. 3 - Costituzione del fondo regionale per il trasporto scolastico
Art. 4 - Costituzione del fondo regionale per le attività estive a favore dei minori
Art. 5 - Norma transitoria relativa al fondo regionale per il diritto allo studio
Art. 6 - Norma transitoria relativa al fondo regionale per il trasporto scolastico
Art. 7 - Disposizioni finanziarie generali
Art. 8 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge disciplina l'assegnazione ai Comuni delle somme rispondenti alle funzioni trasferite dalle Regioni ai Comuni, ai sensi del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del DL 29 dicembre 1977, n. 946 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 Sito esterno.
I Comuni esercitano le funzioni cui si riferisce la presente legge secondo la normativa vigente e gli indirizzi generali della Regione, in attesa della legge regionale sul diritto allo studio, da emanarsi entro il 1978, in applicazione dell'art. 45 del DPR n. 616 del 26 luglio 1977 Sito esterno.
In particolare, per ciò che concerne l'erogazione dei fondi, i Comuni adottano gli stessi criteri applicati dalla Regione nell'anno 1977.
Art. 2
Costituzione del fondo regionale per il diritto allo studio
A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per il diritto allo studio.
Per l'esercizio finanziario 1978, il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977 sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978: 03 PROGRAMMA: Maternità, infanzia ed età evolutiva RUBRICA 2a: Assistenza ai minori
Cap. 58300 Sussidi ed assistenza educativa agli alunni anormali L.198.150.000 01 PROGRAMMA SCUOLA RUBRICA 1a: Diritto allo studio
Cap. 72540 Contributi in favore degli alunni bisognosi dei corsi post - elementari L.35.667.000
Cap. 72580 Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media). Contributo a favore dei Patronati scolastici L.356.670.000
Cap. 72590 Contributi ai Consigli di Istituto delle scuole dell'istruzione secondaria di 1 grado per le finalità prima affidate alle Casse scolastiche L.71.334.000
Cap. 72600 Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo. Contributi per sperimentazione di scuola a tempo pieno. Contributi per acquisto di libri di testo scolastici: libri per biblioteche scolastiche. Sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti le scuole medie inferiori. Contributi per il funzionamentto dei collegi scuola L.1.965.251.700
Cap. 72620 Contributi ai Consigli di Istituto degli Istituti di istruzione secondaria di II grado per le finalità prima affidate alle Casse scolastiche L.36.988.000
Cap. 72640 Contributi per assistenza generica agli alunni degli istituti professionali e tecnici, nonchè dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali e artistici. Contributi per acquisto libri di testo scolastici, libri per biblioteche scolastiche, sussidi didattici e audiovisivi, destinati ad alunni frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado e artistica L.957.725.000
Cap. 72660 Contributi per iniziative volte a favorire la frequenza scolastica ad alunni dell'istruzione secondaria superiore appartenenti a famiglie in stato di bisogno (ex borse di studio) L.940.948.300
I fondi relativi, resisi disponibili, confluiscono nel fondo regionale per il diritto allo studio che viene istituito in apposito capitolo.
Il fondo regionale per il diritto allo studio è ripartito annualmente fra i Comuni della regione con il seguente criterio:
- l'80% del fondo è ripartito fra tutti i Comuni sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni Comune, del numero della popolazione residente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni comune;
- il 20% del fondo è ripartito tra i Comuni sede di istituti di scuola media superiore, in quanto ad essi spetta l'organizzazione del servizio di mensa e l'attribuzione di sussidi didattici, sulla base del numero degli iscritti agli istituti medesimi.
I dati concernenti il numero degli iscritti ai vari ordini di scuole devono pervenire alla Regione entro il mese di giugno di ogni anno precedente quello di competenza e riferirsi all'anno scolastico in corso.
Art. 3
Costituzione del fondo regionale per il trasporto scolastico
A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per il trasporto scolastico. Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977 sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978: RUBRICA 11a: Trasporti scolastici
Cap. 43750 Contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche L.660.500.000
Cap. 43800 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media) L.2.536.320.000
Cap. 43850 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto degli alunni negli istituti di istruzione secondaria di 2 grado e artistica statali L.528.400.000
I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per il trasporto scolastico che viene istituito in apposito capitolo.
Il fondo regionale per il trasporto scolastico, per consentire un maggiore riequilibrio tra le diverse zone territoriali, viene suddiviso annualmente secondo i seguenti criteri:
- 50% da destinarsi ai Comuni elencati all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno, modificata dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno;
- 10% da destinarsi ai Comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico urbano (Comuni capoluogo e i Comuni di: Rimini, Cesena, Faenza e Imola);
- 40% da destinarsi agli altri Comuni della regione.
La ripartizione del fondo regionale tra i Comuni, nell'ambito delle attribuzioni per fasce territoriali di cui al comma precedente, viene effettuata per il 50% in proporzione al numero degli alunni di scuola materna, dell'obbligo e scuola superiore residenti, che usufruiscono del servizio di trasporto gestito direttamente o indirettamente dai Comuni; per il restante 50%, la ripartizione viene effettuata in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comune.
I dati relativi all'utenza devono essere inviati contestualmente alla Regione ed al comitato comprensoriale o comunità montana di appartenenza entro il mese di giugno di ogni anno precedente quello di competenza e riferirsi all'anno scolastico in corso. I comitati comprensoriali e le comunità montane, anche ai fini di una più approfondita conoscenza dei problemi economici e sociali del proprio ambito territoriale e per conseguire il coordinamento della spesa pubblica locale e regionale, effettuano il raffronto dei dati relativi all'utenza del trasporto scolastico ed entro il 30 luglio ne trasmettono alla Regione il quadro riassuntivo distinto per Comune, corredato di motivato parere, qualora riscontrino eventuali incongruenze od errori materiali rispetto ai dati comunali.
Art. 4
Costituzione del fondo regionale per le attività estive a favore dei minori
A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni.
Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977, sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978: 05 PROGRAMMA: Sviluppo delle attività sportive e ricreative RUBRICA 2a: Interventi nelle attività ricreative
Cap. 78800 Contributi nelle spese per l'assistenza estiva ed invernale ai minori sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati (Capitolo 2498 del bilancio del Ministero dell'Interno) L.713.340.000
Cap. 78810 Assegni ad Enti ed Istituti diversi di assistenza per promuovere nuove forme di intervento sociale nei confronti del minore, nonchè tutte quelle iniziative tese a favorire il suo sviluppo psico - fisico culturale e sociale L.792.600.000
I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per le attività estive dei minori, che viene istituito in apposito capitolo.
Il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 e i 14 anni, viene ripartito annualmente tra i Comuni in base ai seguenti criteri:
- il 25% del fondo è ripartito sulla base della popolazione residente in ogni comune in età tra i 3 ed i 14 anni;
- il restante 75% del fondo stesso è ripartito sulla base della popolazione residente, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che nell'anno di competenza ha fruito effettivamente dei servizi predisposti dal Comune, enti, istituti ed associazioni, a favore dei minori stessi.
Tale dato è documentato con apposita deliberazione della Giunta comunale, da trasmettere alla Regione entro il mese di ottobre dell'anno di competenza.
Art. 5
Norma transitoria relativa al fondo regionale per il diritto allo studio
Per l'anno 1978 una quota parte del fondo regionale per il diritto allo studio, di cui all'art. 2 della presente legge, pari al 15% del fondo stesso, viene utilizzata direttamente dalla Giunta regionale sia per l'elaborazione di materiale bibliografico informativo di uso collettivo, sia per interventi a carattere straordinario e speciale.
Detti interventi sono effettuati sulla base di criteri di assegnazione stabiliti di volta in volta dalla Giunta regionale e concernono:
- convitti scuola;
- attività ex patronati scolastici;
- assistenza scolastica per i corsi post - elementari
L'utilizzazione della quota parte del fondo di cui al primo comma del presente articolo e la determinazione dei criteri di assegnazione ai Comuni sono assunte con il concorso della competente Commissione del Consiglio regionale.
Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi del
DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del 2 comma dell'art. 2 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione. La spesa autorizzata da tali atti amministrativi è compresa nell'aliquota del 15% dello stanziamento complessivo del fondo che la Regione si riserva di attribuire con interventi a carattere straordinario e speciale di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Per l'anno 1978, i dati che i Comuni devono inviare alla Regione a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977- 1978 e dovranno pervenire alla Regione entro il mese di agosto 1978.
Art. 6
Norma transitoria relativa al fondo regionale per il trasporto scolastico
Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi del DPR 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del 2 comma dell'art. 3 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione.
Per l'anno 1978, i dati che i Comuni debbono inviare a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977- 1978 e dovranno pervenire alla Regione ed ai comitati comprensoriali o comunità montane entro il mese di agosto 1978. I comitati comprensoriali e le comunità montane attuano altresì gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge entro il 30 settembre.
Art. 7
Disposizioni finanziarie generali
Il riparto dei fondi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge è disposto, entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della Giunta regionale. La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente, in via anticipata.
La prima erogazione trimestrale ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di Giunta dianzi richiamata.
Per l'esercizio finanziario 1978 l'erogazione delle assegnazioni ha luogo in unica soluzione una volta intervenuta l'approvazione della deliberazione di riparto annuale della Giunta regionale.
Art. 8
Variazione di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione
Cap.58300 Sussidi ed assistenza educativa agli alunni anormali
competenzaL.198.150.000
cassa L.198.150.000
Cap. 72540 Contributi in favore degli alunni bisognosi dei corsi post - elementari
competenza L.35.667.000
cassa L.35.667.000
Cap.72580 Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media). Contributi a favore dei patronati scolastici
competenzaL.356.670.000
cassa L.356.670.000
Cap.72590 Contributi ai consigli di istituto delle scuole dell'istruzione secondaria di I grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche
competenza L.71.334.000
cassa L.71.334.000
Cap.72600 Assistenza generica agli alunni della scuola dell'obbligo. Contributi per sperimentazione di scuola a tempo pieno. Contributi per acquisto di libri di testo scolastici; libri per biblioteche scolastiche. Sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti le scuole medie inferiori. Contributi per il funzionamento dei collegi scuola
competenza L.1.965.251.700
cassa L.1.965.251.700
Cap.72620 Contributi ai consigli di istituto degli istituti di istruzione secondaria di II grado per le finalità prima affidate alle casse scolastiche
cassaL.36.988.000
cassa L.36.988.000
Cap. 72640 Contributi per assistenza generica agli alunni degli istituti professionali e tecnici, nonchè dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali e artistici. Contributi per acquisto libri di testo scolastici, libri per biblioteche scolastiche, sussidi didattici e audiovisivi destinati ad alunni frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado e artistico
competenza L.957.725.000
cassa L.957.725.000
Cap. 72660 Contributi per iniziative volte a favorire la frequenza scolastica ad alunni dell'istruzione secondaria superiore appartenenti a famiglie in stato di disagio (ex borse di studio)
competenza L.940.948.300
cassaL.940.948.300
Cap.72780 Interventi nel campo delle scuole materne. Contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, per assistenza generica
competenza L.1.122.850.000
cassa L.1.122.850.000
Cap.43750 Contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche
competenza L.660.500.000
cassa L.660.500.000
Cap.43800 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo
competenza L.2.536.320.000
cassa L.2.536.320.000
Cap.43850 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistico statali
competenzaL.528.400.000
cassaL.528.400.000
Cap.78800 Contributi nelle spese per l'assistenza estiva ed invernale ai minori o sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (capitolo 9498 del bilancio del Ministero dell'Interno)
competenza L.713.340.000
cassa L.713.340.000
Cap.78810 Assegni ad enti ed istituti di assistenza per promuovere nuove forme di intervento sociale nei confronti del minore, nonchè tutte quelle iniziative tese a favorire il suo sviluppo psico - fisico culturale e sociale
competenza L.792.600.000
cassa L.792.600.000
b)Variazione in aumento:
SEZIONE 6a: Settore 03
01 PROGRAMMA SCUOLA
RUBRICA 1a: Diritto allo studio
Cap.72550 Fondo regionale per il diritto allo studio( cni) (Parte 1a - Sezione 6a - Settore 03 - 01 - Programma: Scuola - Rubrica 1a) ( Classif. ISTAT: 1 Spesa Normale; 1 Funz. propria; Titolo I; Classif. funz. 06; 5 Classif. Econ.; 04 Classif. per settori di intervento; 2 Classif. Econ. 2 grado)
competenza L.5.685.584.000
cassa L.5.685.584.000
SEZIONE 4a - Settore 04
PROGRAMMA 03: Trasporti pubblici
RUBRICA 11: Trasporti scolastici
Cap. 43900 Fondo regionale per il trasporto scolastico ( cni) (Parte 1a - Sezione 4a - Settore 04 - 03 - Programma: Trasporti pubblici - Rubrica 11a) ( Classif. ISTAT: 1 Spesa Normale; 1 Funz. propria; Titolo I; Classif. funz. 06; 5 Classif. Econ.; 04 Classif. per settori di intervento; 2 Classif. Econ. 2 grado)
competenza L.3.725.220.000
cassa L.3.725.220.000
SEZIONE 6a -Settore 05
PROGRAMMA 05: Sviluppo delle attivita' operative e ricreative
RUBRICA 2a: Interventi nelle attivita' ricreative
Cap. 78820 Fondo regionale per le attività estive a favore dei minori( cni) (Parte 1a - Sezione 6a - Settore 05 - 05 Programma: Sviluppo delle attività sportive e ricreative - Rubrica 2a)(Classif. ISTAT: 1 Spesa normale; 1 Funz. Propria; Titolo I; Classif. funz. 08; 5 Classif. Econ.; 07 Classif. per settori di intervento; 2 Classif. Econ. di 2 grado)
competenza L.1.505.940.000
cassa L.1.505.940.000
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 agosto 1978

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