Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 36

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI - NIDO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 31 agosto 1978

Art. 1
Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:
" Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti - bambino, è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti bambino ".

Espandi Indice