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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 36

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI - NIDO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 31 agosto 1978

Art. 2
L'art. 13 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:
" A far tempo dall'1 gennaio 1979, in via transitoria e fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente d' infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338, il diploma di maturità magistrale o il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento ".

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