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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 36

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15, RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI ASILI - NIDO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 117 del 31 agosto 1978

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:
" Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti - bambino, è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti bambino ".
Art. 2
L'art. 13 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:
" A far tempo dall'1 gennaio 1979, in via transitoria e fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente d' infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338, il diploma di maturità magistrale o il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 agosto 1978

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