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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1978, n. 37

CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE " ENOTECA REGIONALE EMILIA - ROMAGNA " (CON SEDE IN DOZZA - BOLOGNA) PER LA ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERMANENTE DI VINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 118 del 31 agosto 1978

INDICE

Art. 6 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si propone di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali a denominazione di origine attraverso una mostra permanente organizzata dalla associazione denominata " Enoteca regionale Emilia - Romagna " con sede in Dozza (Bologna).
A tal fine, all'associazione di cui al comma precedente viene concesso un contributo annuo di L.3.000.000, con riferimento all'attività dalla stessa svolta, a partire dall'esercizio 1977, da iscriversi nei bilanci della Regione Emilia - Romagna a tutto il 1981.
Art. 2
La mostra permanente dei vini regionali, che abbiano ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine ai sensi del DPR 12 luglio 1963, n. 930 Sito esterno, è lo strumento mediante il quale l'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna " svolge - in via principale - azione di promozione e valorizzazione dei prodotti viticoli e vinicoli della regione partecipando a fiere, mostre, mercati ed a convegni sia nazionali che esteri.
Art. 3
E' data facoltà all'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna " di acquisire l'adesione alla mostra permanente dei vini regionali dei produttori singoli e associati, delle organizzazioni professionali delle produzioni e del commercio, di enti ed organismi di diritto pubblico e privato nonchè dei consorzi di tutela dei vini ad origine controllata operanti nella regione.
Art. 4
Il regolamento di gestione della mostra permanente, predisposto dalla associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna " nel rispetto delle proprie norme statutarie, è approvato dalla Giunta regionale.
Il programma annuale delle attività e le relative modificazioni sono parimenti predisposti dall'associazione ed approvati dalla Giunta regionale.
All'approvazione del programma di cui al comma precedente è subordinata la concessione del contributo previsto al precedente art. 1.
Art. 5
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a L.6.000.000, pari alla somma delle quote annuali relative agli anni 1977 e 1978, farà carico ad un apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, alla cui copertura si provvede mediante lo storno di pari importo dal cap. 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie ".
Per gli esercizi successivi al 1978 si provvederà con legge di approvazione del bilancio.
Art. 6
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazione in aumento:
Cap. 18140 - " Contributo all'Associazione Enoteca regionale Emilia - Romagna ".(cni)(Parte 1a - Sezione 3a - Settore 02 - Agricoltura e alimentazione - Programma 09 - Rubrica 1a - Interventi nel campo dei servizi alle aziende) (Classif. ISTAT: 2 - Spesa normale; 1 - Funzione propria; Titolo I; 10 - Classif. funz.; 5 - Categ. Econ.; 10 - Classif. per settori di intervento; 2 - Classif. econ. 2)
competenza L.6.000.000
cassa L.6.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap. 85100 - " Fondo di riserva per le spese obbligatorie "
competenza L.6.000.000
cassa L.6.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 agosto 1978

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