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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 38

NORME TRANSITORIE, INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE IN TEMA DI RUOLO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI DELEGA DI FUNZIONI DI NATURA CONTABILE CONSEGUENTI IL RICOVERO NEI PRESIDI NON DIPENDENTI DA ENTI OSPEDALIERI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 dell' 1 settembre 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per il triennio 1975- 1977, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione dal ruolo regionale di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero dalla morte del beneficiario, ancorchè chi aveva interesse non abbia richiesto la cancellazione nel termine di un anno previsto dall'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.
La suddetta norma dell'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, va interpretata nel senso che il diritto allo sgravio o al rimborso, ivi previsti, sussiste anche per i lavoratori stagionali, saltuari e precari, i militari in servizio di leva e i lavoratori con contratto a termine, iscritti al ruolo regionale, limitatamente al periodo in cui usufruiscono dell'assistenza ospedaliera in dipendenza della loro temporanea situazione giuridica.
Art. 2
Il provvedimento relativo alla cancellazione dal ruolo, ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi ai rimborsi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Gli aventi titolo alla cancellazione secondo il comma precedente, debbono presentare al comune apposita domanda corredata da documentazione attestante il diritto al rimborso ovvero allo sgravio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Il penultimo comma dell'art. 34 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30, aggiunto dall'art. 8, secondo comma, della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34, è sostituito dal seguente: </MOD>
" E' facoltà del Consiglio regionale attribuire ai Presidenti dei Consorzi per i servizi sanitari e sociali convenzionati la qualità di funzionari delegati della Regione, ai sensi degli artt. 66 e successivi della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31
Art. 4
Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono apportate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap. 96800 - Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, per partite erroneamente iscritte a ruolo( LR 14 maggio 1975, n. 30).
competenza L.30.000.000
cassa L.30.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap. 96200 - Spese correnti degli Enti ospedalieri della Regione Emilia - Romagna.
competenzaL.30.000.000
cassa L.30.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 agosto 1978

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