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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 12
Autorizzazione di spesa
Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge - studi, consulenze e campagne di ricerca - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L.250.000.000, sia in termini di competenza che di cassa.
Per gli oneri inerenti gli operatori tecnici di bordo e per l'esercizio e la manutenzione della motonave da ricerca "Daphne", secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 9 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L.130.000.000, sia in termini di competenza sia di cassa.
Agli oneri per il finanziamento della Commissione di cui all'art. 10 della presente legge sarà provveduto con fondi di cui al capitolo 30050 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.
Per gli esercizi successivi al 1978 l'autorizzazione annuale di spesa sarà disposta con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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