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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 3
Campagne di ricerca
La Giunta regionale, sempre nel quadro delle finalità indicate nel precedente articolo 1, è autorizzata, sentite le competenti Commissioni consiliari, ad organizzare ed effettuare campagne di ricerca, di studio, di sperimentazione e di controllo mirate al raggiungimento di obiettivi determinati.
Dette campagne potranno essere espletate dalla Regione, oltreché direttamente mediante proprio personale e mezzi eventualmente all'uopo acquisiti, anche avvalendosi delle Province, dei Comuni e consorzi al fine di utilizzare i loro laboratori qualificati e dotati di idonea strumentazione, nonché utilizzando l'apporto di istituti universitari e di altri enti di ricerca, delle strutture del CNR ed anche di laboratori privati in relazione alla loro specializzazione tecnica ed operativa.
In tali casi, apposite convenzioni disciplineranno di volta in volta i reciproci rapporti tra la Regione e gli Enti ed Istituti interessati con riferimento anche alla utilizzazione dei dati ottenuti.

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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