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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 5
Esercizio della motonave
Di norma l'esercizio della motonave Daphne è affidato, ai sensi dell'art. 265 e seguenti del Codice della Navigazione e dietro corrispettivo ad un armatore da individuarsi preferibilmente tra Enti pubblici.
La Giunta regionale stipula le convenzioni necessarie ad assicurare detto esercizio ed impartisce all'armatore le direttive vincolanti circa l'uso della motonave.

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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