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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 39

INTERVENTI PER LA RICERCA AMBIENTALE - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA MOTONAVE REGIONALE "DAPHNE"(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 120 dell' 1 settembre 1978

Art. 9
Spese di esercizio e manutenzione della motonave
Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dell'armatore, di cui al precedente articolo 5, verranno presi in considerazione i seguenti oneri: costo dell'equipaggio, costo del carburante, oneri di assicurazione, costo della manutenzione ordinaria, materiale di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate a bordo, materiale di consumo ordinario (acqua, olio, energia elettrica ecc.), spese generali e quanto altro documentabile attinente all'esercizio della motonave.
Gli oneri per la manutenzione straordinaria nonché per il completamento ed il rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione installata a bordo della motonave saranno assunti direttamente dalla Regione.

Note del Redattore:

Si veda anche il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna".

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 512 del 30 ottobre 1996, è stato trasferito all'ARPA il personale componente l'Unità Operativa Daphne II.

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