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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1978, n. 41

CONCORSI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO UNICO REGIONALE DI INSEGNANTI DEI CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 4 settembre 1978

Art. 2
Il concorso verte su colloquio avente per oggetto la materia di insegnamento per la quale è stato conferito l'incarico nell'anno addestrativo 1977- 1978 e sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
La immissione in ruolo dei vincitori di concorso ha effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non posteriore al 15 settembre 1978.
Ai vincitori viene riconosciuto in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, e dell'espletamento del periodo di prova, il servizio reso alle dipendenze della Regione, ragguagliandolo ad orario pieno, se prestato per orario inferiore alle 36 ore settimanali.
Lo stesso personale è tenuto a restituire l'importo dei premi di fine lavoro eventualmente erogati dalla Regione.

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