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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1978, n. 41

CONCORSI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO UNICO REGIONALE DI INSEGNANTI DEI CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 4 settembre 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce due concorsi per l'immissione in ruolo di insegnanti a tempo determinato dei centri regionali di formazione professionale.
I concorsi saranno banditi rispettivamente per n. 46 posti nel IV livello funzionale retributivo e per 13 posti nel V.
Ai concorsi possono partecipare gli insegnanti in possesso dei sottoelencati requisiti di cui ai seguenti punto 1 o punto 2:
1) essere stato incaricato a termine nell'anno addestrativo 1976- 1977 per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale nei centri regionali; essere stato reincaricato fino al termine dell'anno addestrativo 1977- 1978 (30 settembre 1978); essere in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o non esercitare in proprio attività lavorativa alla data di conferimento dell'incarico per l'anno addestrativo 1977- 1978;
2) avere prestato servizio per lo svolgimento dell'attività di formazione professionale nei centri regionali nell'anno addestrativo 1976- 1977 in posizioni di insegnamento vacanti per cessazione del rapporto di lavoro dei titolari o avere effettuato negli anni addestrativi 1975- 1976 e 1976- 1977 supplenze, anche non continuative, per un periodo di almeno 210 giorni in ognuno dei due anni indicati; essere stato incaricato fino al termine dell'anno addestrativo 1977- 1978 in posizioni di insegnamento vacanti per cessazione dal servizio o trasferimento ad altra sede dei titolari; avere avuto conferito l'incarico per un orario di effettivo insegnamento non inferiore alle 20 ore settimanali.
Gli insegnanti in possesso di uno dei due requisiti sopraelencati possono partecipare al concorso per i posti appartenenti al livello funzionale retributivo corrispondente a quello loro attribuito all'atto del conferimento dell'incarico a termine per l'anno addestrativo 1977- 1978.
Art. 2
Il concorso verte su colloquio avente per oggetto la materia di insegnamento per la quale è stato conferito l'incarico nell'anno addestrativo 1977- 1978 e sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
La immissione in ruolo dei vincitori di concorso ha effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non posteriore al 15 settembre 1978.
Ai vincitori viene riconosciuto in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, e dell'espletamento del periodo di prova, il servizio reso alle dipendenze della Regione, ragguagliandolo ad orario pieno, se prestato per orario inferiore alle 36 ore settimanali.
Lo stesso personale è tenuto a restituire l'importo dei premi di fine lavoro eventualmente erogati dalla Regione.
Art. 3
La tabella C, allegata alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificata con le leggi regionali 30 maggio 1975, n. 39 e 22 novembre 1976, n. 48 e con la legge votata dal Consiglio regionale in seduta del 13 luglio 1978, viene così variata: TABELLA RISTRUTTURATA livello I posti n. 5; // livello II posti n. 185; // livello III posti n. 580; // livello IV posti n. 778; // livello V posti n. 463; // livello VI posti n. 140; // livello VII posti n. 140; // Totale posti n. 2.291.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1978 con gli stanziamenti di cui al capitolo 75050 (3.577.000.000 competenza, 4.000.000.000 cassa) " Spesa per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 settembre 1978

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