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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1978, n. 44

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 6 novembre 1978

Art. 2
I Comuni di cui all'art. 1, per ottenere il contributo, dovranno presentare contestualmente alla trasmissione dello strumento una domanda del sindaco tesa ad ottenere tale contributo.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti atti:
- la delibera di affidamento dell'incarico;
- il preventivo di spesa;
- il consuntivo documentato degli oneri sostenuti dal Comune, articolato per singole voci.
Sulla base degli atti di cui sopra e della conformità alle norme vigenti degli atti amministrativi e tecnici, costituenti lo strumento urbanistico, sarà erogato in un' unica soluzione un contributo pari al 60% delle spese effettivamente sostenute, ad esclusione di quelle inerenti alla cartografia di base, fino al limite massimo di L.15.000.000.
Il contributo della Regione per lo strumento urbanistico presentato ai sensi della presente legge non è cumulabile con altri contributi erogati dallo Stato allo stesso titolo.

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