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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 novembre 1978, n. 44

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 143 del 6 novembre 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti che, entro il 31 dicembre 1978, trasmettano agli uffici regionali, per l'istruttoria, piani regolatori generali, piani per l'edilizia economica e popolare e varianti generali ai piani regolatori generali, è concesso un contributo in conto capitale a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la redazione degli stessi.
Art. 2
I Comuni di cui all'art. 1, per ottenere il contributo, dovranno presentare contestualmente alla trasmissione dello strumento una domanda del sindaco tesa ad ottenere tale contributo.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti atti:
- la delibera di affidamento dell'incarico;
- il preventivo di spesa;
- il consuntivo documentato degli oneri sostenuti dal Comune, articolato per singole voci.
Sulla base degli atti di cui sopra e della conformità alle norme vigenti degli atti amministrativi e tecnici, costituenti lo strumento urbanistico, sarà erogato in un' unica soluzione un contributo pari al 60% delle spese effettivamente sostenute, ad esclusione di quelle inerenti alla cartografia di base, fino al limite massimo di L.15.000.000.
Il contributo della Regione per lo strumento urbanistico presentato ai sensi della presente legge non è cumulabile con altri contributi erogati dallo Stato allo stesso titolo.
Art. 3
La Giunta regionale, o suo componente all'uopo delegato, sulla base degli atti di cui al precedente art. 2, provvederà, tenendo conto della data di presentazione della domanda, alla concessione dei contributi.
Art. 4
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già trasmesso agli uffici regionali gli strumenti di cui all'art. 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla data stessa, la domanda e gli allegati di cui all'art. 2.
Art. 5
Le norme dei precedenti articoli non si applicano ai Comuni che hanno già ottenuto finanziamenti per gli stessi strumenti urbanistici in base a precedenti leggi regionali o che abbiano avuto redatto lo strumento urbanistico dall'ufficio comprensoriale di piano.
I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti compresi negli ambiti territoriali delle comunità montane, che abbiano già beneficiato dei contributi di cui alle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, possono presentare domanda per un contributo integrativo, ai sensi della presente legge, fino al raggiungimento di un contributo complessivo massimo di L.8.000.000 e, comunque, non oltre la spesa effettivamente sostenuta.
Per i Comuni compresi nel programma di cui alla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1005 del 5 giugno 1977, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della citata legge regionale n. 10, la liquidazione definitiva del contributo, pur avvalendosi dei fondi impegnati con la predetta deliberazione, verrà disposta in un' unica soluzione al momento della presentazione dello strumento urbanistico agli uffici regionali.
Ai Comuni compresi nel programma di cui al comma precedente e a quelli compresi nella delibera del Consiglio regionale n. 367 del 19 dicembre 1973, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già presentato lo strumento urbanistico oggetto del contributo e abbiano ottenuto l'erogazione del primo acconto, il saldo del contributo verrà disposto all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Agli oneri derivanti dalla presente legge l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1978, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 30550 del bilancio 1978, dotato di uno stanziamento di L.300.000.000, già autorizzato dall'art. 17 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, con riferimento alle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, che viene mantenuto in bilancio con la stessa denominazione.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 novembre 1978

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