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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 E 22 GENNAIO 1973, N. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 13 gennaio 1978

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Espandere area tit1 Titolo II - NORME SUL FONDO DI SOLIDARIETA' E SUL FONDO DI PREVIDENZA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 1
Indennità di carica
A decorrere dall'1 gennaio 1978, e fino a tutto il 30 giugno 1979, l'indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 55% dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati.
A decorrere dall'1 luglio 1979, la misura di detta indennità è del 60%.
Art. 2
Convalida dell'elezione e durata del diritto alle indennità
Le indennità spettano ai consiglieri regionali la cui elezione sia stata convalidata a norma dell'articolo 17 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108.
La corresponsione delle indennità di carica, di presenza e di missione ai consiglieri regionali decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quella dell'anticipato scioglimento dello stesso.
Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di cui al secondo comma sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
Il trattamento spettante ai consiglieri che svolgano una delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, è corrisposto a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Qualora una delle funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sia prorogata a norma di legge o di regolamento - per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio, il consigliere non rieletto che la eserciti ha diritto di percepire anche le indennità di carica, di presenza e di missione, fino alla cessazione della proroga.
Art. 3
Variazione della indennità
Ogni variazione dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determina una variazione proporzionale dell'indennità di carica dei consiglieri regionali di cui all'art. 1 della presente legge.
Tale determinazione viene compiuta dall'ufficio di presidenza.
Art. 4
Copertura finanziaria
L'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari al fine di assicurare la copertura finanziaria ai sensi delle vigenti norme sull'amministrazione e sulla contabilità del Consiglio, in conseguenza dell' applicazione della presente legge.
Art. 5
Norme previgenti
Titolo II
NORME SUL FONDO DI SOLIDARIETA' E SUL FONDO DI PREVIDENZA
Art. 6
Fondo di solidarietà
L'art. 22 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:
" E' istituito, presso il Consiglio regionale, un " Fondo interno di solidarietà tra i consiglieri della Regione Emilia - Romagna", con gli scopi: a) di liquidare un premio di reinserimento ai consiglieri in carica alla fine della legislatura, che non siano rieletti o che non si riprestino candidati nella successiva, ad eccezione del caso in cui la mancata rielezione o la mancata candidatura dipendano da cause di ineleggibilità; b) di concorrere, nella misura del 30%, alle spese per la copertura assicurativa dei rischi di morte, di invalidità permanente, di inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei consiglieri regionali in carica. Il Fondo interno di solidarietà è alimentato: a) da trattenute mensili a carico dei consiglieri pari al 7% dell'indennità di carica, mensile lorda; b) dagli interessi maturati sulle somme costituenti il Fondo stesso; c) da eventuali elargizioni; d) da altri contributi obbligatori straordinari, a carico dei consiglieri, previsti da leggi regionali. Il Fondo di solidarietà è amministrato dall'ufficio di presidenza, integrato secondo quanto disposto dall' art. 2 ".
Art. 7
Premio di reinserimento
Per i consiglieri che nel corso della legislatura hanno esercitato il mandato per un periodo non inferiore a tre anni, l'importo del premio di renserimento di cui all'art. 22 della legge 22 gennaio 1973, numero 6 Sito esterno, sostituito dall'art. 6 della presente legge, è pari al 42% dell'ammontare dell'ultima annualità dell'indennità di carica.
Se il periodo di mandato è inferiore a tre anni, per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di mandato in meno l'importo di cui al primo comma è ridotto di un trentaseiesimo, salvo il disposto del terzo comma.
Se il periodo di mandato è pari o inferiore a un anno, il premio spetta nella misura fissa di dodici trentaseiesimi dell'importo di cui al primo comma.
Art. 8
Restituzione del premio di reinserimento
I consiglieri che subentrino nella carica nel corso della legislatura ed abbiano percepito, all'inizio della medesima, il premio di reinserimento sono tenuti alla restituzione di tale premio, per la quota parte proporzionale al periodo di mandato che resta loro da esercitare.
L'ufficio di presidenza integrato può disporre che la restituzione avvenga mediante trattenute sull'indennità di carica da corrispondere al consigliere.
Art. 9
Anticipazioni al Fondo di solidarietà
Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà, l'ufficio di presidenza integrato può disporre che la somma mancante, nella misura strettamente necessaria per far fronte agli obblighi dello stesso Fondo, sia anticipato dal Fondo di previdenza, salva la reintegra a quest' ultimo, con il trasferimento di contributi obbligatori e di altri proventi via via che gli stessi affluiscono al Fondo di solidarietà.
Art. 10
Termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo di previdenza
Il consigliere che intenda avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al Fondo di previdenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, deve presentare domanda scritta al presidente del Consiglio entro il termine perentorio di giorni 180 dalla data della mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale viene meno il diritto a percepire l'indennità.
Nei confronti degli aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, che intendano avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 8, secondo comma, della legge 22 gennaio 1973, n. 6 Sito esterno, e 6, secondo comma, della legge regionale 19 aprile 1975, n. 25, il termine perentorio di cui al primo comma decorre dalla data del decesso del consigliere.
Art. 11
Aumento dei contributi obbligatori di previdenza
La misura dei contributi obbligatori di previdenza, di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aumentata al 14% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Art. 12
Norma transitoria
L'applicazione delle aliquote delle trattenute mensili a favore del Fondo interno di solidarietà nonchè dei contributi obbligatori di previdenza, quali previste - rispettivamente - dagli articoli 6 e 11 della presente legge, decorre dall'1 gennaio 1978.
Art. 13
Autorizzazione di spesa
Ai maggiori oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ", che, per l'esercizio finanziario 1978, viene incrementato dell'ammontare di Lire 128.000.000.
L'ulteriore copertura finanziaria rispetto a quella già stanziata con legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni sarà prelevata mediante utilizzazione di quota parte del fondo assegnato alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, a seguito del naturale incremento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 gennaio 1978

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