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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
Obbligo di adozione o di revisione del Piano Regolatore Generale e del Piano per l'edilizia economica e popolare
I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati a adottare un Piano Regolatore Generale adeguato alle disposizioni e ai criteri della presente legge, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della medesima.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini dalla data di entrata in vigore della medesima, fatti salvi i tempi di cui all'art. 10 - ultimo comma della presente legge:
a) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato dal Ministero per i Lavori Pubblici, entro due anni;
b) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge:
- entro due anni, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- entro tre anni se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;
- entro quattro anni, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, ma non abbiano ancora deliberato le controdeduzioni alle osservazioni, devono adeguare il piano medesimo alle norme della presente legge.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il Piano Regolatore Generale e deliberato le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, debbono trasmettere il piano medesimo alla Regione. Detti piani e gli altri giacenti a tale data presso la Regione possono essere approvati se rispondenti alle disposizioni degli artt. 33, 36 e 46 della presente legge. Con il provvedimento di approvazione la Regione fissa il termine massimo, non superiore a cinque anni, entro il quale il Comune deve procedere all'adeguamento del Piano Regolatore Generale a tutte le norme della presente legge.
I Comuni obbligati che siano sprovvisti di un piano per l'edilizia economica e popolare devono adottarlo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui esista o sia in itinere l'adozione di un piano per lhedilizia economica e popolare consortile.
In caso di inadempienza il Comitato comprensoriale, previa diffida a adempiere entro congruo termine, si sostituisce al Comune per il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti.
I Piani Regolatori Generali adottati in esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono trasmessi, fino alla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, alla Regione ed approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato consultivo regionale. Nei Piani Regolatori Generali adottati in assenza del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, il loro dimensionamento va determinato ai sensi dell'art. 13 della presente legge.
Nei riguardi dei Piani Regolatori Generali, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani di edilizia economica e popolare, piani di insediamenti produttivi, e loro rispettive varianti, già trasmessi dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono seguite le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
I Comuni dotati di piano di fabbricazione possono adottare varianti allo stesso solo se le medesime non incidono sul dimensionamento del piano, oppure sono in adeguamento agli artt. 33, 36 e 46 della presente legge.
Tali varianti sono approvate dai Comitati comprensoriali, sentita la Commissione consultiva comprensoriale.
Sono altresì approvate dai Comprensori le varianti ai Piani Regolatori Generali in adeguamento ai medesimi articoli con le procedure previste dalla presente legge.
Art. 62
Regolamenti edilizi
Tutti i Comuni devono adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia e, in particolare, quella di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 Sito esterno.
Tale regolamento viene approvato dal Comitato comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.
Art. 63
Efficacia degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale
Conservano piena efficacia gli strumenti di attuazione dei Piani Regolatori Generali e dei programmi di fabbricazione approvati dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Tali strumenti di attuazione, anche se convenzionati, in sede di revisione del Piano Regolatore Generale o della sua adozione, perdono di efficacia per le parti non realizzate, qualora risultino in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche.
Gli strumenti di cui sopra adottati dal Consiglio comunale e non trasmessi agli organi competenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni di questa stessa legge.
I piani particolareggiati, nei cui confronti non siano state presentate opposizioni, nonchè i piani di lottizzazione già trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono diventare esecutivi senza che vengano adottati i provvedimenti di competenza regionale, qualora i consigli comunali, mediante apposita delibera di approvazione, decidano di darvi efficacia ai sensi del presente articolo.
Il programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 19, può prevedere l'attuazione anche per fasi di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata già approvati e di cui sia stata stipulata la convenzione.
Art. 64
Cartografia, grafia e simbologia comprensoriale e comunale
Tutti gli strumenti urbanistici devono essere elaborati sulla base della carta tecnica regionale, di cui alla legge regionale 19 aprile 1975 n. 24 e successive modificazioni, e con la grafia e simbologia regionale unificate che, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, verranno indicate con deliberazione della Giunta regionale.
La concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1973 n. 10 e dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è subordinata al rispetto dei predetti adempimenti.
Fino a quando non sarà predisposta detta carta tecnica regionale e fino a che non saranno emanate le indicazioni relative alla grafia e simbologia regionale unificate, i Comuni potranno presentare elaborati su cartografia e con grafia e simbologia concordate con i Comprensori, ma comunque nella scala di cui all'art. 48 della presente legge, fatto salvo il piano territoriale di coordinamento comprensoriale che potrà essere redatto in scala comunque non inferiore a 1: 25.000.
Art. 65
Zone produttive turistiche
I Comuni, previa perimetrazione delle zone e degli edifici turistici a carattere non residenziale di cui si intende conservare la destinazione d' uso da effettuarsi con delibera consiliare, possono autorizzare entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con specifiche delibere consiliari, per le attrezzature ricettive relative ad alberghi, pensioni e locande, escluse quelle comprese nei centri storici, interventi di riqualificazione volti all'adeguamento dei servizi strettamente funzionali e proporzionati all'attività ricettiva, anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, ferma restando la capacità ricettiva esistente.
Per gl'interventi di riqualificazione, in ogni caso, le distanze tra pareti finestrate non potranno essere inferiori a un terzo dell'altezza della più alta delle pareti prospicienti, e comunque non inferiori a mt. 6, e per gli edifici non si potranno avere incrementi di altezza superiori, se non per realizzare volumi strettamente necessari per impianti tecnologici. A tali interventi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 - punto 2) del DM 2 aprile 1968.
Art. 66
Compiti di vigilanza
I compiti di vigilanza nella materia urbanistica di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, vengono esercitati dalla Giunta regionale a mezzo dei propri uffici, oppure affidati, con apposito atto deliberativo, al competente Comitato comprensoriale.
In particolari casi la Giunta regionale potrà altresì nominare commissioni d' indagini, di cui faranno parte due consiglieri regionali - uno di maggioranza e uno di minoranza - designati dalla competente Commissione consiliare, che riferiscono alla Giunta stessa. Di tali commissioni potranno far parte anche persone estranee all'amministrazione, esperte nella materia.
Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Comunità montane, il Circondario di Rimini, gli enti e aziende pubbliche comunque operanti nel territorio dell'Emilia - Romagna, in sede di concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni per la realizzazione di opere, impianti e attrezzature fisse o per l'esecuzione di interventi di trasformazione e conservazione del territorio, accertano la conformità delle opere, degli impianti, delle attrezzature e degli interventi interessati ai piani territoriali ed urbanistici di cui alla presente legge.
Art. 67
Finanziamento e imputazione della spesa
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati, per ciascun esercizio a partire dal 1978, con la legge di approvazione del bilancio ed iscritti in appositi capitoli, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul bilancio e la contabilità regionale.
In prima applicazione, per gli adempimenti di cui all'art. 61, limitatamente ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera il programma per la concessione di contributi a fondo perduto ai Comprensori, ai Comuni o ai loro Consorzi, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge.
Art. 68
Disposizioni finali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291 Sito esterno.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, e sostituito dal seguente:
" Interventi diversi da quelli previsti nel comma precedente sono ammessi solo nell'ambito di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nonchè a mezzo piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno
Sono abrogate le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare, quelle contenute nel punto 5) - lettera a), dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

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