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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMPRENSORIALE
Art. 7
Funzione dei Comitati comprensoriali in materia urbanistica
Il penultimo comma dell'art. 5 e l'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, sono soppressi.
Ai Comitati comprensoriali sono attribuite le seguenti funzioni, oltre a quelle specificatamente indicate in singole disposizioni della presente legge:
1) l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano territoriale di coordinamento comprensoriale; l'adozione dei piani stralcio relativi all'intero territorio e sue parti, compresi quelli di cui all'art. 6 precedente, e quelli per l'attuazione sul territorio dei piani e dei programmi economici di cui al titolo II della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, ed alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 Sito esterno. Nella formazione di tali piani il Comitato tiene conto degli atti di programmazione economica e sottopone a verifica quelli di pianificazione territoriale elaborati a livello comunale e subregionale, e si adegua ai piani territoriali regionali ed agli atti normativi e di indirizzo politico - amministrativo della Regione, ove esistenti;
2) la partecipazione alla formazione dei piani territoriali regionali;
3) il coordinamento della pianificazione comunale e dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;
4) l'approvazione:
a) dei piani regolatori generali e delle relative varianti;
b) dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;
c) dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e relative varianti nei casi previsti dal terzultimo comma dell'art. 21 della presente legge;
d) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e loro varianti anche nei casi previsti nell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
e) delle convenzioni - tipo per categorie di interventi ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
f) delle convenzioni - tipo ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni e delle convenzioni - tipo nel quadro delle indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno;
g) dei piani dei Comuni e loro Consorzi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
h) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di attrezzature di servizio scolastico, ospedaliero, universitario e poste e telecomunicazioni non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. L'approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
i) dei regolamenti edilizi comunali;
l) dei piani di ricostruzione e loro varianti di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Sito esterno;
m) dei piani regolatori e loro varianti di cui alla legge 9 luglio 1908 n. 445 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
5) l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè dei poteri di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
6) la richiesta ai Comuni, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, dell'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
7) la presentazione di proposte per la predisposizione dei programmi regionali di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
8) la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e la promozione di consorzi, in tutti i casi in cui ciò è necessario per l'attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento comprensoriale;
9) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;
10) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i Comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
11) l'indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974 n. 247 Sito esterno, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, ovvero la promozione della localizzazione in altro comune;
12) l'esercizio delle funzioni di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè all'art. 5 del RD 13 febbraio 1933 n. 215;
13) il nulla - osta al rilascio di concessioni in deroga, di cui all'art. 54 della presente legge.
Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, le funzioni di cui al punto 4 -lett. a) del presente articolo rimangono riservate agli organi regionali competenti ai sensi delle leggi vigenti e in tal caso il Comitato comprensoriale è chiamato ad esprimere sul piano regolatore generale il proprio parere.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge fino alla approvazione dei piani territoriali, le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3), 7), 8) e 10) del presente articolo sono esercitate dal Comitato comprensoriale; quelle di cui ai punti 4), 9), 11), 12) e 13), dall'ufficio di presidenza; quelle di cui ai punti 5) e 6), dal presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato.
Per quanto attiene alle lettere a), b), c), d) e g) del punto 4 del presente articolo, in caso di richiesta scritta di almeno tre consiglieri all'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, la competenza spetta al Comitato comprensoriale.
Resta fermo, relativamente alle attribuzioni comprensoriali, quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1976, n. 10 e 27 aprile 1976 n. 19, in materia rispettivamente di viabilità e di porti.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti attribuiti agli organi comprensoriali, comunque segnalata alla Regione, la Giunta regionale inviterà l'organo comprensoriale a provvedere entro un determinato termine.
Scaduto tale termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nominerà un commissario per l'adozione del provvedimento.
Art. 8
Contenuti della pianificazione territoriale comprensoriale
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico - sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, disciplina la tutela e l'uso del territorio e coordina sul territorio gli interventi economici previsti nei piani e programmi di cui al titolo II della citata legge regionale n. 12.
Tali piani e programmi, se adottati in assenza di piano territoriale di coordinamento comprensoriale, avranno valore di piano stralcio comprensoriale.
Ai fini del disposto dell'art. 9 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, I e II comma, i contenuti del titolo III della presente legge costituiscono i criteri per la compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale provvede:
1) alla individuazione delle zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della difesa attiva del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali norme hanno valore di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno e producono gli effetti di cui alla legge stessa; tali norme potranno altresì disporre vincoli idrogeologici ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale sostituisce il piano generale di bonifica di cui al RD 13 febbraio 1933, n. 215, per quanto attiene al regime dei vincoli e delle prescrizioni relative all'uso corretto dei suoli e delle risorse fisico - ambientali;
2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Il piano delle attività estrattive è formato, adottato ed approvato con le medesime procedure del piano territoriale di coordinamento comprensoriale. I Comuni dovranno adeguare il proprio piano delle attività estrattive adottate ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, al piano comprensoriale.
3) alla determinazione del bilancio idrico, compresi i bacini idrogeologici d' interesse termale, del comprensorio e delle norme sull'uso delle acque sulla base del piano regionale delle acque e del piano di risanamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
4) alla definizione delle fasce di tutela di cui all'art. 33
- quarto comma della presente legge, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, al Po, alle coste, alle golene ed alle zone umide;
5) alla individuzione delle zone a prevalente destinazione agricola e forestale, anche in rapporto al piano quinquennale di sviluppo agricolo di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12. Il piano territoriale di coordinamento od il piano - stralcio di cui al punto 1), secondo comma dell'art. 7 della presente legge, provvedono alla definizione di norme urbanistiche - quadro delle zone agricole da recepire nei piani regolatori generali interessati, tenuto conto delle caratteristiche produttive delle aziende, anche in relazione alla loro adesione a forme cooperative ed associative. Il piano territoriale di coordinamento od il piano - stralcio relativo alle zone agricole devono contenere:
a) la classificazione delle diverse zone agricole in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;
b) norme - quadro delle diverse attività agricole suddivise in funzioni residenziali, attività di servizio, attività zootecniche di tipo aziendale, interaziendale ed associate, attività zootecniche intensive non collegate alla conduzione del fondo ed alla produzione dell'azienda agricola, impianti tecnici al servizio dell'agricoltura, ogni altra attività produttiva o di servizio ritenuta utile all'attività agricola;
c) la previsione di strumenti per verificare il rapporto che intercorre tra i processi produttivi dell'azienda agricola e le corrispondenti esigenze di opere ed impianti di natura edilizia al servizio del fondo;
6) alla individuzione delle aree necessarie alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche di carattere infrastrutturale e servizi pubblici di interesse nazionale o regionale previsti dalla programmazione regionale;
7) alla definizione della viabilità di interesse comprensoriale, compresa la rete ferroviaria, tenendo conto delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
8) alla predisposizione del dimensionamento complessivo nei diversi settori, nel rispetto delle previsioni regionali e dell'ipotesi demografica e occupazionale relativa sia al comprensorio che ai singoli comuni. Tali ipotesi per il piano territoriale comprensoriale devono tendere all'annullamento del saldo migratorio e a un andamento demografico basato sui tassi di natalità, fatte salve diverse previsioni della programmazione economica regionale e degli strumenti di cui al punti 1), 2), 3) del primo comma dell'art. 4 della presente legge;
9) al dimensionamento della capacità ricettiva turistica, compresi gli alberghi, le pensioni, le locande, i campeggi, gli insediamenti turistici residenziali e le strutture finalizzate al turismo sociale, relativa sia al Comprensorio che ai singoli Comuni. I Comprensori del litorale marino effettueranno tale dimensionamento tenendo conto anche delle capacità della spiaggia secondo standards fissati in funzione delle caratteristiche del litorale;
10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonchè, ove occorra, alla individuazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 della presente legge, in rapporto alle ipotesi di cui ai punti precedenti:
a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale;
b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, relativi ai programmi coordinati tra più Comuni e per gli interventi che rivestono interesse comprensoriale;
c) delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi industriali tenendo conto delle esigenze produttive e di sviluppo nonchè di tutela della salute e dell'ambiente con particolare riferimento alla difesa del territorio dagli inquinamenti atmosferici, idrici e del suolo;
d) delle aree destinate agli insediamenti produttivi commerciali all'ingrosso e turistici qualora rivestano interesse comprensoriale, nonchè ai grandi esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore ai mq 1.500. Nella individuzione si dovrà tener conto delle esigenze di cui al precedente punto
c) ;
11) alla definizione dei criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle aree di interesse comunale residenziali, produttive, artigianali, commerciali, turistiche e per servizi;
12) alla predisposizione di norme comprensoriali per la disciplina degli interventi di cui ai punti precedenti;
13) alla determinazione, per le varie zone del territorio individuate nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale o da individuarsi nei piani regolatori generali comunali, di standards urbanistici di ulteriore specificazione rispetto a quelli indicati nell'art. 46 della presente legge;
14) alla prospettazione delle esigenze ed alla formulazione delle proposte per l'elaborazione del piano dei trasporti pubblici del bacino di traffico interessato.
I dimensionamenti relativi ai punti 8, 9 e 10 vanno riferiti ad un arco temporale decennale, disaggregati per due quinquenni.
In base a quanto stabilito dall'art. 14 - ultimo comma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, i piani urbanistici delle Comunità montane sono a tutti gli effetti assimilati ai piani territoriali di coordinamento comprensoriale, fatte salve le norme di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge citata.
Il Consiglio regionale, in collaborazione con i Comitati comprensoriali, potrà determinare altri criteri da osservare nella compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.
Art. 9
Procedimento per la formazione della pianificazione territoriale comprensoriale
Le norme dell'art. 9 e dell'art. 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, non si applicano ai fini dell'adozione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale e dei piani stralcio di cui al punto 1) del precedente art. 7.
Il Comitato comprensoriale, con la più ampia partecipazione, adotta, sentiti i relativi Comuni, un progetto preliminare di piano territoriale di coordinamento comprensoriale costituito da:
1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale, e del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, nonchè la determinazione di massima del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di residenza, di occupazione e di servizi;
2) una prima ipotesi di assetto territoriale, con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.
Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni Comune; di tale deposito viene data notizia sul foglio annunzi legali delle province e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sulla stampa locale.
Tale progetto preliminare di piano inviato alla Regione, alle amministrazioni statali e provinciali nel cui territorio ricade il territorio comprensoriale, alle Comunità montane comprese nel comprensorio ed ai Comitati comprensoriali limitrofi; viene altresì inviato a tutti gli enti e organizzazioni, pubblici e privati che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione fra quelle previste al comma precedente.
I predetti, entro 60 giorni dalla trasmissione o dalla pubblicazione, possono presentare proposte scritte al Comitato comprensoriale che nello stesso termine può promuovere apposite consultazioni.
Entro i 120 giorni successivi, il piano territoriale di coordinamento comprensoriale viene adottato dal Comitato comprensoriale con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti del Comitato.
il piano viene depositato nelle segreterie del Comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni Comune facente parte del comprensorio per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia nei modi di cui al terzo comma del presente articolo.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, unitamente alle osservazioni e alle eventuali controdeduzioni del Comitato comprensoriale, viene inoltrato alla Regione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente.
Se le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale risultano difformi dalle disposizioni della presente legge o in contrasto con i piani di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, restituisce, entro 60 giorni, il piano al Comitato comprensoriale perchè apporti entro i successivi 60 giorni le necessarie modifiche.
Il Consiglio regionale, anche a seguito delle asservazioni presentate al piano territoriale di coordinamento comprensoriale, può proporre al Comitato comprensoriale di introdurre modificazioni al piano stesso. Ove esse abbiano carattere sostanziale, le modifiche dovranno essere introdotte con le procedure di cui ai precedenti commi. Il Comitato comprensoriale si pronuncerà sulle modifiche e sulle eventuali osservazioni nei termini e nei modi indicati nei commi precedenti.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dalla data del suo inoltro definitivo, sentito il parere del Comitato consultivo regionale a sezioni riunite.
Le norme del presente articolo si applicano anche per i piani stralcio comprensoriali.
Il provvedimento di approvazione del piano viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè sui principali quotidiani della Regione.
Art. 10
Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale
Alla previsione della pianificazione territoriale comprensoriale si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 55 della presente legge, dalla data di adozione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio.
Inoltre, le previsioni relative alla destinazione delle aree e di immobili di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino alla data dell'adozione dei piani stessi, salvo diverse disposizioni che risultassero determinate dagli organi competenti ad approvare i piani.
I Comuni devono adeguare il piano regolatore generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio, entro dodici mesi dalla loro approvazione.
Art. 11
Aggiornamento della pianificazione territoriale comprensoriale
Il Comitato comprensoriale procede ad una verifica generale del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio almeno ogni cinque anni e comunque in concomitanza con l'adozione del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.
Le relative varianti dovranno essere formate con il procedimento di cui all'art. 9 della presente legge.
Qualora il Comitato comprensoriale ravvisi la necessità di varianti che non incidano sull'impostazione e sul dimensionamento del piano territoriale o dei piani stralcio comprensoriali, procede direttamente all'adozione delle varianti stesse senza preventiva adozione del progetto preliminare.

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