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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 48

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA SOCIALE " BERNARDINO RAMAZZINI " E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 dell' 11 dicembre 1978

Art. 2
Liquidazione
La Giunta regionale nomina un commissario con il compito di approvare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo, per l'anno 1978, fino alla data di soppressione dell'istituto, di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti alla Regione, nonchè dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'Istituto che passano parimenti alla Regione.
Successivamente alla ratifica del conto consuntivo da parte del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta viene disposta l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza del soppresso Istituto e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue disponibilità di cassa dello stesso.

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