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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 48

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA SOCIALE " BERNARDINO RAMAZZINI " E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 dell' 11 dicembre 1978

Art. 7
Comitato tecnico - scientifico
Il comitato tecnico - scientifico, composto di esperti nelle materie di cui al precedente articolo 4 in numero non inferiore a 9 e non superiore a 15, e nominato per la durata di cinque anni, su proposta degli assessori alla sanità, ai servizi sociali e ambiente, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ha il compito di:
a) esprimere proposte e pareri in ordine alla promozione, alla definizione ed alla elaborazione dei programmi generali di intervento dell'osservatorio e delle relative priorità;
b) sovrintendere all'attuazione dei programmi stabiliti;
c) formulare proposte in ordine ai rapporti di collaborazione con istituti universitari, istituti scientifici e culturali e con ogni istituzione sociale avente finalità di ricerca scientifica nel settore della sicurezza sociale;
d) esprimere proposte e pareri in ordine all'effettuazione di seminari, corsi, convegni volti, in particolare, alla formazione di operatori in grado di svolgere a livello locale la funzione epidemiologica;
e) proporre la costituzione di gruppi di ricerca, dei quali possono essere chiamati a far parte esperti designati da altri enti e organizzazioni.
Il comitato tecnico - scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione gli venga sottoposta dalla Giunta regionale e dalla commissione consiliare competente.
Il comitato tecnico - scientifico nomina al suo interno un presidente che ne coordina il lavoro e ne convoca le riunioni.

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