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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. 48

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA SOCIALE "BERNARDINO RAMAZZINI" E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 marzo 1983 n. 12

Art. 9
Norme finanziarie
Agli oneri dipendenti dalla istituzione e funzionamento dell'osservatorio epidemiologico la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1978, con i fondi che saranno iscritti con la legge di bilancio negli appositi capitoli di spesa.
In particolare, per l'esercizio finanziario 1978, la Regione fa fronte a tali oneri:
a) quanto alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 7, coi fondi stanziati sul capitolo 50020;
b) quanto alle spese di personale, con i fondi stanziati sui capitoli di spesa dal n.04060 al n.04240 relativi al personale della giunta regionale;
c) quanto alle spese per gli studi e collaborazioni, con i fondi stanziati su di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L.35.000.000.
È autorizzata la iscrizione sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978 di un capitolo di entrata concernente l'acquisizione alla Regione dei fondi rivenienti dalla liquidazione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale e di un capitolo di spesa di pari importo per far fronte alle obbligazioni passive assunte dall'Istituto medesimo e non ancora portate ad esecuzione.

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