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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. 51

MODIFICA ALL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1974, N. 39 " CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LE NECESSITA' FINANZIARIE DI PRIMO IMPIANTO E DI AVVIO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 166 del 13 dicembre 1978

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo parametro stabilito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39, per l'erogazione del contributo di primo impianto e avvio delle Comunità Montane, è sostituito dal seguente:
" - 50% da ripartire in proporzione alla superficie delle comunità i cui ambiti territoriali non coincidono con quelli dei comprensori ".
Art. 2
Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di L.150.000.000 (cassa e competenza) iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 al capitolo 03210 " Contributo regionale nelle spese di primo impianto e di avvio delle Comunità Montane( LR 12 agosto 1974, n. 39) ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1978

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