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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 53

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI LOTTA E CONTROLLO DELLE PARASSITOSI ANIMALI PER IL QUADRIENNIO 1978-1981, E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 28 dicembre 1978

Art. 4
Delega di funzioni
L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle amministrazioni provinciali e al circondario di Rimini.(1)
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli enti delegati devono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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