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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 53

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI LOTTA E CONTROLLO DELLE PARASSITOSI ANIMALI PER IL QUADRIENNIO 1978-1981, E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 28 dicembre 1978

Art. 6
Ripartizione del finanziamento regionale
I fondi stanziati per il finanziamento dei piani di cui all'art. 1 sono ripartiti, entro il mese di giugno di ciascun anno, dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, tra le amministrazioni provinciali e il circondario di Rimini(1), in base alle loro richieste formulate secondo i piani predisposti e in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico di ciascuna provincia e del circondario di Rimini.(1)
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti delegatari presenteranno alla Regione il rendiconto dei contributi pagati nell'anno precedente, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta completa dei dati finanziari.
Qualora il rendiconto evidenzi la utilizzazione solo parziale della somma assegnata, la quota non utilizzata dovrà essere versata, entro il 30 aprile successivo a quello dell'esercizio di riferimento, alla Regione Emilia-Romagna con versamento diretto e con imputazione al capitolo 04610 "Rimborsi contributi proventi diversi - parte entrata".

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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