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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 53

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI LOTTA E CONTROLLO DELLE PARASSITOSI ANIMALI PER IL QUADRIENNIO 1978-1981, E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 28 dicembre 1978

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Formazione e approvazione dei piani
Art. 3 - Misura e criteri di erogazione del contributo
Art. 4 - Delega di funzioni
Art. 5 - Utilizzazione di uffici regionali
Art. 6 - Ripartizione del finanziamento regionale
Art. 7 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni zootecniche e di concorrere alla tutela della salute umana, finanzia, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del piano poliennale 1978/81, piani sperimentali per la lotta e per il controllo delle parassitosi animali.
Art. 2
Formazione e approvazione dei piani
I piani per la lotta e per il controllo delle parassitosi animali hanno carattere volontario e sono predisposti, in ambito provinciale, da singoli produttori, da associazioni e cooperative di produttori e da associazioni di allevatori, operanti anche a livello interprovinciale.
Alle cooperative ed associazioni interessate sono fornite indicazioni tecniche, metodologiche ed organizzative, necessarie alla predisposizione dei piani, dall'assessorato regionale alla sanità.
Prima dell'approvazione, i piani sono sottoposti all'esame e parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 33, la cui composizione può essere integrata da un esperto di parassitologia animale.
Art. 3
Misura e criteri di erogazione del contributo
Per l'attuazione del piano sono concessi contributi fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta necessaria per lo svolgimento dell'attività organizzativa e dell'attività diagnostica sugli allevamenti.
I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione dell'attività svolta e delle spese sostenute.
A richiesta degli interessati, possono essere concessi anticipi fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato.
Art. 4
Delega di funzioni
L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle amministrazioni provinciali e al circondario di Rimini.(1)
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli enti delegati devono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5
Utilizzazione di uffici regionali
Le Province e il Circondario di Rimini(1), nell'ambito delle funzioni delegate, possono avvalersi, per la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani, degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Art. 6
Ripartizione del finanziamento regionale
I fondi stanziati per il finanziamento dei piani di cui all'art. 1 sono ripartiti, entro il mese di giugno di ciascun anno, dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, tra le amministrazioni provinciali e il circondario di Rimini(1), in base alle loro richieste formulate secondo i piani predisposti e in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico di ciascuna provincia e del circondario di Rimini.(1)
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti delegatari presenteranno alla Regione il rendiconto dei contributi pagati nell'anno precedente, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta completa dei dati finanziari.
Qualora il rendiconto evidenzi la utilizzazione solo parziale della somma assegnata, la quota non utilizzata dovrà essere versata, entro il 30 aprile successivo a quello dell'esercizio di riferimento, alla Regione Emilia-Romagna con versamento diretto e con imputazione al capitolo 04610 "Rimborsi contributi proventi diversi - parte entrata".
Art. 7
Norma finanziaria
Per l'esercizio 1979 è autorizzata la spesa di L.100.000.000.
La legge finanziaria annuale, approvata in concomitanza alla legge di bilancio, autorizzerà anno per anno la spesa relativa all'esercizio immediatamente successivo.
I fondi necessari all'attuazione della presente legge sono già iscritti nell'apposita voce della sezione 5ª - sicurezza sociale - settore 03: servizi sanitari e sociali del territorio - programma 09: servizi di medicina veterinaria del bilancio pluriennale 1978-1981 allegato al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978" approvato con la legge regionale 17 aprile 1978, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 dicembre 1978

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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