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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 54

NORME PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA E L'IMPIANTO DI ELENCHI UNICI REGIONALI DEI MEDICI E DEGLI AVENTI DIRITTO ALL' ASSISTENZA MEDICO - GENERICA E PEDIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 174 del 28 dicembre 1978

Art. 2
La predisposizione dei programmi per l'elaborazione dei dati e l'impianto degli elenchi di cui all'art. 1, sono affidati a ditte private specializzate nel settore meccanografico, nella elaborazione dei dati e nella trasmissione a distanza degli stessi, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi convenuti con la regione committente.
L'individuazione delle ditte e la stipula dei relativi contratti devono essere fatti, a pena di nullità, nei modi e secondo le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

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