LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 54
NORME PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA E L'IMPIANTO DI ELENCHI UNICI REGIONALI DEI MEDICI E DEGLI AVENTI DIRITTO ALL' ASSISTENZA MEDICO - GENERICA E PEDIATRICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 174 del 28 dicembre 1978
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500.000.000, si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sezione 5a - sicurezza sociale, settore 02 - strutture e servizi sanitari, programma 05 - poliambulatori, dotato dello stanziamento di lire 500.000.000, ed il prelievo di una somma di pari importo dal fondo " globale " di cui al capitolo 86500, ove la stessa è stata accantonata sotto la voce 8) Impianto memoria centrale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.