LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978
Art. 1
La lettera c) del punto 12 dell'art. 4 e la lettera m) dell'art. 33 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono soppresse.
Le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la 1a sezione del Comitato consultivo regionale. La Giunta regionale può delegare al riguardo un suo componente.
Le funzioni indicate nel terzo comma del citato art. 81 sono esercitate dal Consiglio regionale previa consultazione degli enti locali interessati e sentite le sezioni congiunte del Comitato consultivo regionale.