LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978
Art. 5
In attesa di una disciplina legislativa regionale in materia di collaudi, la Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale.
La Giunta regionale può delegare tale incombenza ad un suo componente.