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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 1
Principi fondamentali
La Regione intende assicurare l'equilibrato sviluppo del proprio territorio e garantire che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.
La pianificazione territoriale è coordinata alla programmazione economica; in particolare la pianificazione territoriale regionale e comprensoriale si coordina alla programmazione economica nazionale e a quella regionale perseguendo le seguenti finalità:
- lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso la programmazione degli insediamenti abitativi, produttivi, dei trasporti, della rete infrastrutturale, delle attrezzature e dei servizi, in un quadro di rigoroso e coordinato utilizzo delle risorse territoriali;
- la tutela ed il recupero all'uso sociale dei beni di interesse culturale e ambientale e la valorizzazione a fini sociali del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
- l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio - economici.
La presente legge, nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate in attuazione dell'art. 81 - primo comma, lettera a) - del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, regola tutti gli interventi di trasformazione e conservazione del territorio regionale, promossi da soggetti pubblici o privati; disciplina l'intera attività programmatoria della Regione in materia urbanistica, e fissa le modalità e i tempi per la formazione e l'attuazione dei programmi dei piani.

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