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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 13
Contenuto del piano regolatore generale
Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni e i vincoli contenuti nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè dei piani territoriali regionali e degli atti normativi e l'indirizzo esistenti, di cui all'articolo 4 della presente legge. Il piano regolatore generale prevede altresì:
1) la distribuzione tra insediamenti concentrati e sparsi della popolazione ipotizzata per il decennio dal piano territoriale di coordinamento comprensoriale;
2) la specificazione del fabbisogno in termini di residenza, di occupazione e di servizi indicandone le quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti;
3) l'individuzione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
4) l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fine della difesa del suolo, della tutela e dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica, nonchè del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno;
5) l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima e inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, nel rispetto degli standards di cui all'art. 46 della presente legge, nonchè la specificazione urbanistica delle previsioni dei piani di adeguamento e sviluppo in materia di distribuzione commerciale.
Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards previsti dal successivo articolo 46 per gli abitanti esistenti o da insediare nel territorio agricolo vanno inserite nell'ambito delle previsioni dei centri minori agricoli;
6) l'individuzione delle aree e delle zone di rispetto per le vie di comunicazione.
Il piano regolatore generale, in rapporto alle indicazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna zona precise norme sull'utilizzazione dei suoli.
Le zone territoriali omogenee, di cui al comma precedente, sono le seguenti:
ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico - edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le arre circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;
ZONA B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente destinazione residenziale o turisticoresidenziale;
ZONA C) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico - residenziali;
ZONA D) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e quelle da destinare a nuovi insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica; ZONA E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli;
ZONA F) le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;
ZONA G) le parti del territorio di cui al punto 5) del presente articolo.
Il dimensionamento del piano regolatore generale, sotto il profilo della residenza permanente, va effettuato nell'ambito dei criteri e delle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, secondo i seguenti parametri:
a) per capacità insediativa reale si deve intendere il numero delle effettive stanze abitabili esistenti comprese quelle delle zone agricole, considerando convenzionalmente mq 25 di superficie utile per ogni stanza;
b) per capacità insediativa teorica si deve intendere il numero delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del piano regolatore generale, considerando sia le stanze recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente sia le previsioni delle zone di nuovo insediamento, oltre alla capacità insediativa reale esistente;
c) ai fini del calcolo del fabbisogno residenziale l'indice di affollamento, misurato in abitanti per stanza, non deve essere superiore a 1 nè inferiore a 0,75.
Tale dimensionamento deve coincidere con la differenza fra la capacità insediativa teorica e la capacità insediativa reale.
Tali parametri possono essere modificati dal Comitato comprensoriale ai sensi del punto 11) dell'art. 8 della presente legge, in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale.
Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 18 della presente legge.

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