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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 14
Formazione ed approvazione del piano regolatore generale
Il Comune, con la collaborazione degli organi di decentramento amministrativo, predispone un progetto preliminare di piano regolatore generale costituito da:
1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
2) una prima ipotesi di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.
Tale progetto preliminare, deliberato dal Consiglio comunale, viene immediatamente inviato agli organi di decentramento amministrativo del Comune e al Comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comune; di tale deposito viene data notizia sul Foglio Annunzi Legali delle Province, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati possono presentare proposte scritte. Nello stesso termine il Comune stabilisce le consultazioni con apposita deliberazione.
Il piano regolatore generale viene adottato dal Consiglio comunale entro 180 giorni dall'adozione del progetto preliminare. In caso di inerzia l'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, previa diffida e fissazione di un nuovo termine, nomina un commissario ad acta.
A partire dalla data di adozione del piano regolatore generale si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge nonchè le altre procedure di legge vigenti, ivi incluse quelle relative alla presentazione e all'esame di osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
Il piano regolatore generale viene approvato dal Comitato comprensoriale entro 90 giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione del Comitato comprensoriale di approvazione del piano regolatore generale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Con la delibera di approvazione del Comitato comprensoriale sono decise le osservazioni e possono essere apportate d' ufficio le conseguenti modifiche nonchè quelle necessarie al perfezionamento della normativa per l'adeguamento del piano regolatore generale alle disposizioni del piano di coordinamento comprensoriale.
Il Comitato comprensoriale può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al Comune che provvederà ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dalla restituzione. Anche in tale caso si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.

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