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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 15
Varianti al piano regolatore generale
Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque nel caso di cui all'art. 10 - ultimo comma della presente legge.
Le varianti generali al piano regolatore generale devono essere elaborate secondo le procedure di cui all'art. 14 della presente legge e la loro approvazione da parte del Comprensorio comprende, a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla variante stessa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.
Le varianti che non incidono sull'impostazione e sul dimensionamento del piano regolatore generale sono adottate seguendo le procedure dell'art. 14 - sesto, settimo, ottavo e nono comma, sentiti gli organi del decentramento, senza formazione del progetto preliminare.

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