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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 16
Programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale
Per la realizzazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale il Comitato comprensoriale è tenuto a adottare un programma pluriennale di attuazione nel quale sono indicati gli interventi prioritari di interesse comprensoriale determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle fonti di finanziamento.
Tale programma di attuazione farà specifico riferimento agli interventi conseguenti all'attuazione delle scelte prioritarie previste dai programmi stralcio annuali del piano di sviluppo economico e sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12.
Il programma di attuazione potrà articolarsi in piani di settore e progetti di intervento, in connessione con quanto previsto al comma precedente.
Sia il programma pluriennale che i piani di settore ed i progetti di intervento sono inviati ai Comuni perchè esprimano le loro osservazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il Comitato comprensoriale adotta i predetti atti.
Per l'approvazione del programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale si applicano le norme previste per l'approvazione dei programmi stralcio annuali di cui all'art. 17 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 e dell'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

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