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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 2
Riferimenti alla programmazione regionale
La pianificazione territoriale della regione va strettamente e sistematicamente riferita al " programma di sviluppo regionale " di cui all'articolo 4 dello statuto e ai " piani di intervento " annuali o poliennali adottati dal Consiglio regionale a norma dello stesso articolo 4.
La Giunta regionale presenterà ogni anno al Consiglio regionale una " relazione generale " sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di coordinamento con i programmi e i piani regionali.
Nel processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione territoriale, la Regione si avvale della partecipazione degli enti locali e della società civile, secondo le norme dello statuto regionale e della presente legge.

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