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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 20
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
L'adozione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica è obbligatoria:
a) nelle zone omogenee A, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attraverso i piani per l'edilizia economica e popolare, o i piani di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche esigenze di intervento;
b) nelle zone omogenee B, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, per trasformazioni d' uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni, da determinare in sede di previsioni del piano regolatore generale, rispetto al contesto in cui si devono inserire e comunque per interventi superiori a 30.000 mc e per le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mcmq, ove non sia previsto dal piano regolatore generale quello di iniziativa privata;
c) nelle zone omogenee C e D, fatte salve le aree di cui agli artt. 38 - quarto comma e 39 - quarto comma della presente legge, ove non sia previsto l'intervento con i piani per l'edilizia economica e popolare, con i piani per gli insediamenti produttivi o con i piani particolareggiati di iniziativa privata.

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