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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 21
Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato di iniziativa pubblica
Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, sono inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Il piano è quindi adottato e depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi affissi all'albo pretorio del Comune e pubblicati sulla stampa locale, e mediante comunicazione pubblicata sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.
Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.
Trascorso detto termine, il Consiglio comunale esamina le eventuali osservazioni al piano, decide sulle medesime e approva il piano con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione Sito esterno.
Con la stessa delibera vengono fissati i termini per l'attuazione del piano stesso in base a quelli previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 19 della presente legge, ove esista tale programma. In carenza del programma, i termini di cui sopra non potranno essere superiori a dieci anni. Dovranno essere altresì indicati i termini entro i quali debbono essere ultimate le espropriazioni.
Nel caso in cui vengono presentate opposizioni, il piano viene trasmesso entro 60 giorni al Comitato comprensoriale per l'approvazione unitamente alla delibera contenente le decisioni sulle eventuali osservazioni e le controdeduzioni del Comune sulle opposizioni. L'ufficio di presidenza del Comprensorio approva il piano particolareggiato entro 45 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.
Con la delibera di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati i termini di cui al quinto comma del presente articolo.
La delibera comunale o comprensoriale di approvazione deve essere pubblicata nel Comune interessato e notificata, nelle forme degli atti processuali civili, a ciascun proprietario compreso nel piano.
Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno, ai piani particolareggiati, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni possono attribuire, con deliberazione consiliare, il valore di piani di recupero.

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