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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 22
Attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica
Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nelle zone espressamente indicate nel piano regolatore generale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso.
Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato.
Tali progetti vengono approvati dal Consiglio comunale previa stipula di una convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonchè:
1) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
2) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
3) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonchè delle opere di urbanizzazione;
4) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per l'inosservanza delle destinazioni d' uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento.
Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, potrà procedere alla espropriazione.
Sulle aree ed immobili in tal modo esproriati il Comune potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi previsti, ovvero cederli a soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi in base a regolari bandi di concorso.
In tali casi la convenzione da stipularsi dovrà contenere, oltre agli elementi di cui al secondo comma precedente, anche i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione ai sensi del successivo art. 32.
Il corrispettivo della cessione è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree e degli immobili nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate.

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