Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 24
Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi
Il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatorio nei casi previsti dal punto 10 - lett. c) e d) dell'art. 8 della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della predetta legge n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività:
a) industriali, artigianali, direzionali;
b) turistiche, ivi comprese i campeggi, i villaggi turistici, gli insediamenti per vacanze e simili;
c) commerciali, di cui alle zone omogenee D descritte dall'art. 13 della presente legge;
d) di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi i caseifici, le cantine e gli allevamenti intensivi non collegati alla conduzione del fondo ed alle esigenze dell'azienda agricola;
e) di estrazione da cave e torbiere, fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;
g) di distribuzione del carburante.
Ai fini del calcolo delle quote di cui all'art. 27 - sesto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, vanno considerate tutte le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi è applicabile nell'ambito delle zonizzazioni del Piano Regolatore Generale, ivi comprese le zone edificate.
Nel caso delle zone edificate il Comune può procedere secondo quanto disposto dall'art. 23, penultimo comma, della presente legge. Le convenzioni relative devono prevedere i contenuti di cui all'articolo 29 della presente legge.
Per le aree assoggettate a piano per gli insediamenti produttivi da cedere in proprietà il Comune, anzichè procedere all'esproprio, può convenzionare con i proprietari l'utilizzo delle aree. Le convenzioni dovranno prevedere i contenuti di cui all'articolo 29 della presente legge.
Le procedure di formazione e di approvazione dei piani per insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23 della presente legge.

Espandi Indice