Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 25
Piano particolareggiato di iniziativa privata
I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato.
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di piano particolareggiato nonchè lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune. Tale convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 22, secondo comma.
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di detti perimetri attraverso il piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, viene inviato agli organi di decentramento del Comune, il cui territorio è interessato dal piano, affinchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata diviene esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la stipula delle relative convenzioni.

Espandi Indice