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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 27
Concessione a costruire
Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, procedere all'esecuzione di piani particolareggiati di iniziativa privata ovvero procedere all' esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al sindaco. Tale concessione può essere:
a) onerosa;
b) convenzionata;
c) gratuita.
A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.
Le determinazioni favorevoli o sfavorevoli ma motivate del sindaco sulle domande di concessione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco, in una sola volta, ad integrazione dei progetti o degli impegni da porsi a carico del richiedente la concessione.
Il sindaco trasmette immediatamente la domanda di concessione alla Commissione consultiva agricola di cui all'art. 40 della presente legge, ai sovrintendenti ai beni ambientali e monumentali agli effetti della legge 1 giugno 1939 n. 1089 Sito esterno, al comandante dei vigili del fuoco nonchè all'ufficiale sanitario comunale nei casi in cui le norme e le leggi vigenti ne prescrivano il parere od il nulla - osta. Se entro 20 giorni dal ricevimento della predetta domanda i succitati organi ed uffici non inviano il loro parere al sindaco, il nulla - osta o parere si intende tacitamente concesso.
Il parere negativo o il negato nulla - osta da parte degli organi ed uffici estranei all'amministrazione comunale, citati nel precedente quinto comma, costituisce impedimento al rilascio della concessione richiesta.
Il sindaco decide sulla domanda sentita la commissione edilizia di cui al successivo articolo 60 e, nel caso di beni soggetti alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, la commissione integrata prevista dall'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della concessione deve precisare i motivi del diniego.
Scaduti i termini senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato, salvo comunque il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, può avanzare, entro 20 giorni da detta scadenza, istanza al presidente del Comprensorio contro il silenzio - rifiuto; nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il presidente del Comprensorio invita il sindaco a pronunciarsi entro i successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il presidente del Comprensorio procede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina del commissario ad acta per il pronunciamento motivato - entro trenta giorni - sulla domanda.
Entro 15 giorni dall'avvenuto rilascio della concessione ne viene data notizia al pubblico mediante affissione per 15 giorni all'albo pretorio, con la specificazione del titolare della concessione e della località nella quale deve effettuarsi l'intervento. La concessione deve essere ritirata nei successivi 60 giorni, pena la sua decadenza. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto, non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del rilascio della concessione, al presidente del Comprensorio contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.
Per gli immobili di priorità dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato con provvedimento motivato solo per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta a ottenere una nuova concessione; nel caso di mancata ultimazione entro il termine, la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione decade se entro l'anno non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio sul piano terra o di altre opere, indicate nella concessione, per costruzioni di particolari caratteristiche.
Il titolare della concessione deve notificare al Comune, con lettera raccomandata, l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere.
Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la concessione decade e il sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche e al programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto del rilascio e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.

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