LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Art. 28
Concessioni onerose
Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per l'ipotesi di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10
, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo da parte del richiedente la concessione che deve prevedere, fra l'altro:

1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
;

2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10
e ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;

3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
4) l'obbligo di mantenere la destinazione d' uso, nel rispetto delle norme del piano regolatore in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
;

5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d' obbligo.