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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 29
Concessioni convenzionate
Nei casi di cui agli artt. 7 e 9 - punto b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno e nei casi previsti dalla presente legge, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo da parte del richiedente la concessione, che deve prevedere tra l'altro:
1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
3) l'obbligo a rispettare le destinazioni d' uso previste dalla convenzione;
4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;
5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

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