LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Art. 30
Concessioni gratuite
Nei casi di cui allhart. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
, la concessione è comunque subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impiego dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione, eccetto che nei casi di cui alla lett. a) del citato art. 9, fatti salvi comunque i regolamenti comunali, nonchè alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d' obbligo che deve prevedere tra l'altro:

1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d' uso;
2) l'obbligo a rispettare le destinazioni d' uso previste dalla convenzione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10
, comunque nel rispetto di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;

3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.