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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 31
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, le opere sottoelencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.
Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno:
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole d' obbligo;
c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
d) i centri civili e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
e) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
f) i parcheggi pubblici.
Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.
Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari.
Le tabelle parametriche e di incidenza sono aggiornate ogni due anni dal Comitato comprensoriale, secondo i criteri indicati dalla Regione.
Le classi dei Comuni sono stabilite dalla Regione in relazione:
a) alla popolazione e all'andamento demografico;
b) all'ampiezza del territorio e alla sua densità territoriale;
c) alla distribuzione della popolazione sul territorio;
d) alle caratteristiche socio - economiche e territoriali del comprensorio;
e) alle caratteristiche geografiche e socio - economiche delle loro zone territoriali;
f) all'andamento dell'attività edilizia;
g) alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici;
h) agli standards urbanistici di cui all'art. 46 della presente legge.
Tale classificazione è aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.
Nei piani particolareggiati relativi a zone turisticoresidenziali le aree per le urbanizzazioni secondarie possono essere cedute ovvero può essere disposto il pagamento del relativo onere finanziario.
Gli oneri di urbanizzazione di cui al quinto comma del presente articolo sono fissati dalla Regione per abitante convenzionale (25 mq di superficie utile per la residenza permanente e 15 mq di superficie utile per la residenza turistica) o per unità produttiva, sulla base d' insediamenti tipo, che per la residenza, nel caso degli oneri di urbanizzazione secondaria, deve essere riferito ad un insediamento di almeno 5000 abitanti.

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