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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 32
Criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, la convenzione tipo regionale, alla quale dovranno uniformarsi quelle comunali nei casi previsti dalla presente legge e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, dovrà prevedere tra l'altro:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 3% del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione, non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione, determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma del presente articolo, sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

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