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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 33
Zone di tutela
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale e il piano regolatore generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa. Sono zone di tutela:
a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo;
b) le golene recenti ed antiche dei corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;
c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
d) le aree umide, deltizie e vallive;
e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;
f) le aree d' interesse storico - ambientale ed archeologico;
g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, sulla flora.
In tali zone sono vietate nuove costruzioni e sono ammesse solo le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi tecnologici strettamente funzionali alla destinazione d' uso delle aree, nonchè attrezzature al servizio della pesca.
Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente, nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d' acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno:
a) mt. 50 dal limite demaniale dei fiumi, torrenti e canali compresi nel territorio delle comunità montane;
b) mt. 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene, torrenti e canali;
c) mt. 50 dalle sponde dei canali navigabili.
I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il Comprensorio può proporre alla Regione la esclusione dei fiumi, canali e torrenti o di loro parti da tale vincolo.
Sono comunque escluse dal vincolo le aree comprese nel territorio urbanizzato, delimitato con delibera consiliare ai sensi dell'art. 13 - punto 3 della presente legge, e le lottizzazioni convenzionate ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, per le sole parti già completamente urbanizzate, ed i piani di edilizia economica e popolare approvati ma limitatamente al programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì escluse dal vincolo le lottizzazioni già convenzionate comprese nei programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2.
Restano in vigore altresì le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le zone omogenee B, per le parti non comprese nel territorio urbanizzato di cui sopra, limitatamente agli interventi per attrezzature scolastiche, fino alla scuola dell'obbligo, per verde ed impianti sportivi pubblici.
Il piano stralcio comprensoriale può escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee B, C, D, E, F, e G, secondo i successivi artt. 37, 38, 39, 40 e 41.
La formazione di tale piano stralcio comprensoriale può non prevedere la fase relativa al progetto preliminare di cui ai primi sei commi dell'art. 9 della presente legge.
Qualora il Comitato comprensoriale non abbia provveduto all'adozione del piano stralcio decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, in deroga al precedente art. 5, alla formazione di un progetto di piano territoriale avente valore di piano stralcio comprensoriale. Tale progetto viene sottoposto al parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite e della competente commissione consiliare, dopo di che la Giunta regionale approva il progetto definitivo.
Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle previste dal presente articolo, per il Po e le coste marine, per una fascia di profondità di almeno:
1) per il fiume Po, mt. 300 dal piede esterno degli argini maestri e mt. 100 dal limite esterno della zona golenale;
2) per le coste marine, mt. 300 dal limite demaniale della spiaggia.
In caso di non certezza di tali limiti, vi provvede la Regione con delimitazione grafica su apposita cartografia.
Sono comunque fatte salve, per tali zone, le norme relative alle zone portuali di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19.
I vincoli di cui all'undicesimo comma, fatte salve le aree di cui ai precedenti quinto e sesto comma del presente articolo, valgono dall'entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione di un piano stralcio regionale da formare, adottare ed approvare con le procedure previste nel precedente decimo comma. Tale piano stralcio regionale dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il piano stralcio regionale, valutando eventuali proposte dei Comitati comprensoriali inviate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere da tali vincoli le aree di cui all'ottavo comma del presente articolo.
La profondità delle fasce previste per i fiumi, torrenti, canali e laghi può essere aumentata in sede di formazione dei suddetti piani stralcio comprensoriali o regionali ed in sede di piani territoriali regionali e comprensoriali.
Per le aree e per le costruzioni escluse dal vincolo in sede di piano stralcio comprensoriale o regionale, valgono le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
Per tali aree e costruzioni in sede di revisione di tali strumenti, da effettuarsi nei tempi di cui all'articolo 61 della presente legge, va prevista un' apposita normativa che tenga conto delle particolari caratteristiche di dette fasce.
In sede di revisione del piano regolatore generale, nella fascia dei 300 metri dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica con esclusione delle attività ricettive.
Per quanto riguarda le spiagge il piano regolatore generale va attuato attraverso un piano dell'arenile, sotto forma di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.
L'installazione di nuovi campeggi, parcheggi per roulottes e per case mobili e simili è consentita solo sulle aree destinate a tale scopo nei Piani Regolatori Generali.
Per tali previsioni il Comune può applicare l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno. Per le zone destinate a campeggio va rispettato il rapporto fissato dalla normativa regionale in materia.
Nelle fasce di cui al presente articolo, l'installazione di campeggi può essere prevista nei nuovi Piani Regolatori Generali con la dotazione dei servizi igienici prescritti da norme regionali vigenti in materia.
L'apertura di nuovi scarichi liquidi e solidi è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, ed è altresì subordinata alla presentazione di una documentazione che garantisca l'assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e dell'atmosfera, tenendo conto anche dei nuclei residenziali e produttivi esistenti e previsti e della direzione dei venti dominanti.

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