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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 38
Zone per nuovi insediamenti residenziali Zone territoriali omogenee C
Tali zone vanno dimensionate in rapporto alla quota di fabbisogno complessivo depurata di quella soddisfatta dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di nuove costruzioni previste nelle zone edificate.
Tali zone devono essere individuate prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati che siano incolte o di modesto valore agricolo o non più recuperabili agli usi agricoli.
All'interno di tali zone, con particolari normative i Comuni possono consentire l'edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge per aree inedificate di modeste dimensioni, semprechè dette zone territoriali omogenee C siano immediatamente limitrofe ai centri abitati, direttamente servite dalla rete infrastrutturale esistente e nelle quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge.
Le aree di cui al comma precedente potranno incidere sulle previsioni di nuovi insediamenti residenziali per un massimo del 30% in termini volumetrici.
Per tutte le altre aree comprese nelle zone territoriali omogenee C, la utilizzazione a scopo edificatorio può avvenire solo mediante piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o piani per l'edilizia economica e popolare. In assenza di tali piani è escluso il rilascio di concessioni.
In tali zone, l'indice territoriale previsto dal piano regolatore generale non dovrà essere inferiore a 0,75 mc / mq o a 0,25 mq / mq nè superiore a 3 mc / mq o a 1 mq / mq.

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