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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 40
Zone agricole Zone territoriali omogenee E
Sono zone territoriali omogenee E, zone agricole, le parti del territorio di cui all'articolo 13, zona E.
In tutte le zone agricole il Piano Regolatore Generale opera nel rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel piano di sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.
In assenza di tali strumenti il Piano Regolatore Generale persegue direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8, punto 5), lettere a), b), c) della presente legge.
Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d' uso delle zone agricole.
Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane;
b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18:
- proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;
- proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
- affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 11 Sito esterno ed alla legge 15 settembre 1964 n. 756 Sito esterno;
- cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
Gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti:
a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;
b) piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 24, lettera d) della presente legge;
c) concessione gratuita in conformità alle norme del piano regolatore generale nei soli casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno;
d) concessione onerosa in conformità alle norme del Piano Regolatore Generale, in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita;
e) piani di sviluppo aziendali ed interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18 che stabiliscono, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo.
I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali sono redatti in conformità alle modalità previste per la formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18.
Il piano va corredato dagli elementi previsti dall'art. 21 della stessa legge regionale n. 18 e dagli elaborati richiesti dalle norme di Piano Regolatore Generale. Il piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla citata legge regionale 5 maggio 1977, n. 18.
In sede di piano di sviluppo aziendale ed interaziendale, nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, possono essere superati i limiti fissati dalle norme urbanistiche del Piano Regolatore Generale; in tali casi, il piano di sviluppo aziendale è obbligatorio.
Gli interventi edilizi previsti dal piano di sviluppo aziendale ed interaziendale dopo l'approvazione del piano stesso, sono comunque sottoposti alla procedura della concessione.
Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso assoggettate ad atto d' obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d' uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
In sede di formazione del Piano Regolatore Generale il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici presenti nelle zone agricole, classificando e normando, attraverso tale censimento, gli edifici che presentano le caratteristiche di bene culturale ed individuando gli edifici esistenti non destinati o non destinabili all'attività agricola, definendone in tal caso le specifiche normative e destinazioni d' uso.
Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo, il sindaco si avvale della commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del Consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

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